29/01/2026
𝗙𝗢𝗧𝗢𝗩𝗢𝗟𝗧𝗔𝗜𝗖𝗢 𝗦𝗨 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗜𝗢
✅️ 𝗔𝗿𝘁. 𝟭𝟭𝟮𝟮 𝗯𝗶𝘀, 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟮
‼️𝗡𝗢𝗡 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘 𝗔𝗟𝗖𝗨𝗡𝗔 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗔 𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗕𝗟𝗘𝗔𝗥𝗘‼️
NON serve l'approvazione condominiale poichè il Codice Civile stabilisce il diritto di ciascun condomino di servirsi delle aree comuni purché non impedisca ad altri partecipanti di farne parimenti uso.
Il singolo condomino non può occupare area eccedente quota spettante la base alla divisione equa della copertura per il numero degli appartamenti e locali.
Per cui come stabilito recentemente dal tribunale di Milano l'uso delle parti comuni deve rimanere contenuto in base ai "millesimi di proprietà";che ea gennaio 2023 invece prevede la divisione in "parti uguali" della copertura (alcuni amministratori la hanno recepita e altri no).
La normativa vigente prevede la facoltà per il condomino di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come ad esempio pannelli fotovoltaici, ad uso esclusivo della propria unità immobiliare.
Infatti, ai sensi dell’𝗔𝗿𝘁. 𝟭𝟭𝟮𝟮 𝗯𝗶𝘀, 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟮, del codice civile recita:
“è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare”.
Il condomino che intenda installare l’impianto suddetto non necessita di una delibera condominiale. L’assemblea non può in alcun modo impedire al condomino l’installazione di impianti per la produzione da fonti rinnovabili. Al massimo, l’assemblea, a richiesta degli interessati, provvede a ripartire l’uso del lastrico solare (in conformità al regolamento di condominio), senza però poter limitare il diritto del singolo di installare il suddetto impianto.
Quindi, ai sensi dell’art. 1122 bis c.c., l’assemblea non può vietare al condomino l’installazione di un impianto fotovoltaico a uso privato.
Passo e chiudo