21/01/2026
La circolare n. 674 del 15.01.2026 del Ministero dell’Interno Dipartimento dei VIGILI DEL FUOCO specifica le attività che si possono esercitare all’interno dei bar e dei ristoranti.
1. La circolare chiarisce che bar e ristoranti non sono attività soggette al DPR 151/2011 (prevenzione incendi), anche se fanno musica dal vivo, a condizione che la musica sia:
• accessoria e non prevalente rispetto alla somministrazione di cibo e bevande
• senza ballo
• senza allestimenti dedicati allo spettacolo (palchi fissi, luci sceniche, impianti complessi)
• con capienza della sala ≤ 100 persone
👉 In questo caso:
• NON servono SCIA antincendio
• NON si applica la regola tecnica dei locali di pubblico spettacolo
• L’attività resta un ristorante o bar
2. Il ristorante CAMBIA inquadramento (e scattano nuovi obblighi) se:
• la musica o l’intrattenimento diventano attività prevalente
• il locale viene trasformato funzionalmente (assetti, layout, gestione dell’affollamento)
• si supera la capienza di 100 persone
• c’è ballo, DJ set, serate danzanti
In questi casi possono essere richiesti:
• agibilità ex artt. 68 e 80 TULPS
• applicazione del DM 19/08/1996 o RTV V.15
• SCIA antincendio (attività 65 DPR 151/2011)
La capienza di 100 persone diventa la discriminante importante, che assoggetta l’attività ai controlli di prevenzione incendi. Ed in tale capienza vanno ricompresi gli utenti ed il personale dipendente.
3. In sintesi rapida. Ristorante o bar con musica dal vivo tranquilla (≤100 persone, niente ballo):
• ✅ resta ristorante
• ❌ niente SCIA VVF
• ✅ valutazione rischio incendio
• ✅ piano emergenza se >50 persone
• ✅ addetti antincendio
Ristorante o bar che diventa “locale” per musica:
• ❌ non è più solo ristorante o bar
• ✅ agibilità pubblico spettacolo
• ✅ SCIA antincendio
• ✅ regole tecniche specifiche
Perché il rischio è ALTO con quando si superano le 100 persone
La circolare VVF che abbiamo analizzato chiarisce che:
• con 100 occupanti sei in scenario di elevato affollamento
• la gestione dell’emergenza è elemento centrale della sicurezza
• il titolare ha obblighi attivi di prevenzione
Se il locale opera come “ristorante o bar” ma di fatto è un pubblico spettacolo
• senza SCIA antincendio
• senza agibilità
• senza piano emergenza adeguato
⚠️ la colpa è facilmente contestabile, perché:
• le norme sono chiare
• il rischio è prevedibile
• l’evento è evitabile
Questo è l’esatto presupposto dell’art. 458 c.p.