23/04/2026
LEGGE n.49/2026: Aggiornamento dei regimi amministrativi e autorizzazioni per le FER
La realizzazione degli interventi in attività libera non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.
Rientrano tra questi:
• gli impianti fotovoltaici sotto i 12 MW integrati su coperture di strutture ed edifici esistenti;
• gli impianti solari fotovoltaici collocati al di fuori della zona A dell’art. 2 D.M. 1444/1968, di potenza:
◦ inferiore a 12 MW su installate su strutture o superfici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dall’edifici;
◦ fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
• gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
• gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20%;
• gli impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:
◦ inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
◦ fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
• gli impianti agrivoltaici sotto i 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale;
• singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
• le torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi;
• gli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all’articolo 2 del D.M. n. 1444/1968;
• gli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;
• gli impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d’uso, non riguardino parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
• gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;
• gli impianti solari termici sotto i 10 MW a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A);
• le pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;
• gli impianti a biomassa per la produzione di energia termica con potenza nominale fino a 200 kW;
• le unità di microcogenerazione;
• gli impianti di cogenerazione con potenza nominale utile fino a 200 kW;
• i generatori di calore a servizio di edifici;
• le sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell’edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;
• gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
• gli elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;
• le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti;
• gli interventi su impianti esistenti.