TECNO-i Energy Solution

TECNO-i Energy Solution TECNO-i ENERGY SOLUTION è un'organizzazione di professionisti che offre servizi di consulenza in ma

TECNO-i ENERGY SOLUTION è uno studio che offre servizi integrati di ingegneria ai vari operatori professionali presenti nel mercato delle costruzioni. L’organizzazione si propone alla seguente tipologia di clientela:
- PROGETTISTI EDILI (Architetti, Geometri, Periti Edili)
- INSTALLATORI (Idraulici ed elettrici)
- IMPRESE EDILI
- PRIVATI
- PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- STUDI DI AMMINISTRAZIONE CONDO

MINIALE
Le applicazioni trattate riguardano tutti i settori di appartenenza delle costruzioni:
- EDIFICI RESIDENZIALI
- EDIFICI INDUSTRIALI
- EDIFICI COMMERCIALI
- EDIFICI SCOLASTICI
- EDIFICI DIREZIONALI
- EDIFICI DI CULTO E STORICI
- EDIFICI PUBBLICI
L’obiettivo è supportare in modo competente, flessibile e tempestivo le figure professionali nel loro processo di progettazione e realizzazione di opere di ingegneria. Lo studio si avvale di professionisti esperti del settore dotati di pluriennale esperienza e soggetti ad un unico coordinamento tecnico.

Il Decreto Ministeriale n.93 del 21/04/2017 riporta le regole per la verifica ed il controllo degli strumenti di misura ...
05/06/2026

Il Decreto Ministeriale n.93 del 21/04/2017 riporta le regole per la verifica ed il controllo degli strumenti di misura a valore legale. Rientrano in tale tipologia anche i contabilizzatori di calore condominiali ed i contatori volumetrici di acqua sanitaria.
Nella tabella le periodicità per la verifica stabilita dal provvedimento in funzione del tipo di strumento.

UNI 12016:2026 "Ventilazione degli edifici – Requisiti degli impianti di ventilazione meccanica negli edifici per l'istr...
04/06/2026

UNI 12016:2026 "Ventilazione degli edifici – Requisiti degli impianti di ventilazione meccanica negli edifici per l'istruzione".
La nuova norma, entrata in vigore il 14/05/2026, tratta specificatamente gli impianti di rinnovo aria negli edifici scolastici.

Quante volte lo abbiamo sentito? ‘Aprite le finestre, si sta meglio’. Quante mattine d'inverno con i bambini in classe avvolti nei cappotti, metà dell'energia dispersa dai serramenti spalancati per abbassare la CO₂, e l'insegnante che cerca di farsi sentire sopra il rumore del traffico? Quest...

04/06/2026

Ieri (03/06/2026) è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 28/10/2025, che modifica il Decreto Ministeriale 26/06/2015 (requisiti minimi). In questo articolo l'elenco delle modifiche ed aggiornamenti.

L'elettrificazione dei consumi è diventata ormai una esigenza impellente, sotto tutti i punti di vista.
26/05/2026

L'elettrificazione dei consumi è diventata ormai una esigenza impellente, sotto tutti i punti di vista.

Secondo il think tank Concito, in Italia sostituire caldaia a gas e vettura endotermica può ridurre le spese energetiche familiari di circa 1.780 euro l’anno

23/04/2026

LEGGE n.49/2026: Aggiornamento dei regimi amministrativi e autorizzazioni per le FER

La realizzazione degli interventi in attività libera non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.

Rientrano tra questi:

• gli impianti fotovoltaici sotto i 12 MW integrati su coperture di strutture ed edifici esistenti;
• gli impianti solari fotovoltaici collocati al di fuori della zona A dell’art. 2 D.M. 1444/1968, di potenza:
◦ inferiore a 12 MW su installate su strutture o superfici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dall’edifici;
◦ fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
• gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
• gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20%;
• gli impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:
◦ inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
◦ fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
• gli impianti agrivoltaici sotto i 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale;
• singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
• le torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi;
• gli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all’articolo 2 del D.M. n. 1444/1968;
• gli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;
• gli impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d’uso, non riguardino parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
• gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;
• gli impianti solari termici sotto i 10 MW a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A);
• le pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;
• gli impianti a biomassa per la produzione di energia termica con potenza nominale fino a 200 kW;
• le unità di microcogenerazione;
• gli impianti di cogenerazione con potenza nominale utile fino a 200 kW;
• i generatori di calore a servizio di edifici;
• le sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell’edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;
• gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
• gli elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;
• le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti;
• gli interventi su impianti esistenti.

23/04/2026

Legge n.46/2026: Ridefinizione dei regimi amministrativi e autorizzazioni per le FER.
La realizzazione degli interventi in attività libera non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.
Rientrano tra questi:
- gli impianti fotovoltaici sotto i 12 MW integrati su coperture di strutture ed edifici esistenti;
- gli impianti solari fotovoltaici collocati al di fuori della zona A dell’art. 2 D.M. 1444/1968, di potenza:
* inferiore a 12 MW su installate su strutture o superfici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dall’edifici;
* fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20%;
- gli impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:
* inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
* fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- gli impianti agrivoltaici sotto i 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale;
singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- le torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi;
- gli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all’articolo 2 del D.M. n. 1444/1968;
gli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;
- gli impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d’uso, non riguardino parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;
- gli impianti solari termici sotto i 10 MW a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A);
- le pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;
- gli impianti a biomassa per la produzione di energia termica con potenza nominale fino a 200 kW;
- le unità di microcogenerazione;
- gli impianti di cogenerazione con potenza nominale utile fino a 200 kW;
- i generatori di calore a servizio di edifici;
- le sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell’edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;
- gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
- gli elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti;
- gli interventi su impianti esistenti.

20/04/2026

Decreto Ministeriale 02/04/2026: aggiornamento della regolamentazione degli impianti geotermici a circuito chiuso negli edifici.

D. Lgs. 5/2026: nuovi requisiti per accedere agli incentivi statali per la sostituzione di generatore di calore con pomp...
27/03/2026

D. Lgs. 5/2026: nuovi requisiti per accedere agli incentivi statali per la sostituzione di generatore di calore con pompe di calore

BANDO STUFE FRIULI VENEZIA GIULIA 2026:- Spese Ammissibili: sostituzione di generatori di calore per il riscaldamento do...
11/03/2026

BANDO STUFE FRIULI VENEZIA GIULIA 2026:
- Spese Ammissibili: sostituzione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 3 stelle o non classificati e il contestuale acquisto ed installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW per riscaldamento domestico, appartenenti almeno alla classe di qualità 4 stelle.
- Importo del contributo: fino ad € 4.000,00 a seconda della tipologia di generatore e del comune di installazione.
- Cumulabile con detrazioni fiscali o Conto Termico.

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo, per gli interventi di dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inf...

FOCUS sul D. Lgs. n.5 del 09/01/2026:- Pubblicazione in G.U. n.15 del 20/01/2026, entra in vigore dal 04/08/2026;- Attua...
20/02/2026

FOCUS sul D. Lgs. n.5 del 09/01/2026:
- Pubblicazione in G.U. n.15 del 20/01/2026, entra in vigore dal 04/08/2026;
- Attua la Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III);
- Aggiorna l'Allegato III del D. Lgs. 199/2021 sugli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
- Estende gli obblighi FER anche alle ristrutturazioni importanti di 1° e 2° livello, nonchè alle ristrutturazioni di impianto;
- Quote obbligatorie FER: 60% nuove costruzioni, 40% ristrutturazioni importanti di 1° livello (solo riscaldamento + raffrescamento), 15% per le ristrutturazioni importanti di 2° livello e ristrutturazioni di impianto;
- Deroghe per impossibilità tecniche o non convenienza economica.

Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE)...

Indirizzo

Piazza Marinetti N. 6
Portogruaro
30026

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
14:30 - 19:00
Martedì 08:30 - 12:30
14:30 - 19:00
Mercoledì 08:30 - 12:30
14:30 - 19:00
Giovedì 08:30 - 12:30
14:30 - 19:00
Venerdì 08:30 - 12:30
14:30 - 19:00

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