07/09/2026
Gli organizzatori di spettacoli pubblici e pubblici intrattenimenti sono garanti per la sicurezza, ne sono responsabili anche se non ne sono investiti in maniera formale. Inoltre anche se interviene l'azione dolosa di un terzo, durante le manifestazioni, questo aspetto non interrompe il nesso causale di responsabilità, quando il rischio da governare riguarda proprio la gestione della folla, le vie di esodo e l'evacuazione improvvisa. Sentenza n. 28580 del 28 Luglio 2026. Cassazione Penale