Corrado Costantino Ingegnere

Corrado Costantino Ingegnere idee e proposte Engineering

28/11/2024

13.6 miliardi di euro.
È il costo stimato del Ponte sullo stretto.

30/08/2024

RIDURRE LA VELOCITA’ MEDIA A 30 KM/H NELLE CITTA’ E’ UN VANTAGGIO IN TERMINI DI SICUREZZA, UN VANTAGGIO IN TERMINI AMBIENTALI E VELOCIZZA GLI SPOSTAMENTI

Diversi gli studi, ed in particolare una ricerca dell'International Transport Forum, dimostrano che a velocità più basse le strade sono più sicure in quanto si riducono sensibilmente il numero degli incidenti e la loro gravità. In particolare questi studi mostrano come un aumento dell'1% della velocità media comporta un aumento del 2% degli incidenti con feriti, un aumento del 3% degli incidenti gravi e mortali e un 4% in più di incidenti mortali. Anche l’analisi dei risultati in diverse città che hanno adottato la ZONA 30 mostrano un effetto positivo sulla sicurezza. In Danimarca infatti in soli tre anni è stata riscontrata una riduzione del 77% degli incidenti e all'88% dei feriti, a Londra gli incidenti sono diminuiti del 40% e i feriti del 70%. A Graz (Austria), tra le prime città in Europa ad introdurre una zona 30 a km/h per tutta l'area urbana, dopo i primi 6 mesi si registrava già una riduzione del 24% degli incidenti gravi.

I vantaggi della riduzione della velocità derivano dal fatto che l'energia di collisione, che risulta proporzionale al quadrato della velocità, nelle zone 30 si riduce sensibilmente. Per avere un'idea tra un incidente a 30 km/h e uno a 50 c'è la stessa differenza che esiste tra una caduta dal primo piano (circa 3,5 metri, per la precisione) e una dal terzo piano (anzi, un po' di più, circa 10 metri).

Una riduzione significativa della velocità si traduce anche in una significativa riduzione dello spazio necessario ad arrestare il veicolo in caso di frenata. Se in generale questa considerazione può sembrare ovvia, non risulterà altrettanto banale la "quantificazione" della differenza che c'è tra "inchiodare" a 30 km/h e farlo a 50 km/h. Anche in questo caso gli spazi di frenata variano col quadrato della velocità, e si possono calcolare con diverse formule che tengono conto di diverse variabili quali lo stato dell’asfalto, quello delle gomme, la sensibilità del guidatore, lo stato dell’impianto frenante ecc. In condizioni standard, senza considerare il tempo di reazione del guidatore, a 30 km/h lo spazio di frenata risulta di circa 6 metri, mentre a 50 questa lunghezza diventa 16,5 metri.
Ma il risultato più interessante di uno studio pubblicato dalla SVI (Associazione Svizzera degli ingegneri ed esperti del traffico) ha dimostrato come la limitazione della velocità massima da 50 km/h a 30 km/h in città non abbia alcuna incidenza sul flusso del traffico stradale. Anzi, lo stesso studio ha stimato come il valore ottimale, cioè quello che rende massimo il flusso del traffico, si abbia per velocità medie comprese tra 30 a 35 km/h.

La riduzione della velocità ad un valore prossimo alla velocità media degli spostamenti in una città generica, che si attesta appunto attorno al valore di 30 km/h, tende a fare diminuire sensibilmente non solo le quantità di CO2, ma anche quelle di altre inquinanti rilasciati dalle autovetture, quali ossidi di azoto e particolato (PM) dei veicoli diesel in quanto si riducono le accelerazioni e le frenate derivanti dal superamento della velocità media. Gli studi hanno anche dimostrato che il numero delle accelerazioni e frenate di un’autovettura che tende ad aumentare la propria velocità rispetto la velocità media è sensibilmente maggiore del numero degli stessi eventi di un’autovettura che viaggi ad una velocità prossima alla velocità media. Oltre alla riduzione degli effetti sull’inquinamento dell’aria , è stato calcolato che la riduzione della velocità media da 50 a 30 km/h abbatte di circa 3 decibel le emissioni sonore degli autoveicoli.

09/06/2024

VARIANTI IN CORSO D’OPERA
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI STRINGE LE POSSIBILITA’ ED ESCLUDE L’IMPREVISTO – LE IMPRESE NON POSSONO APPORRE RISERVE SUGLI ERRORI PROGETTUALI (ing. Corrado COSTANTINO)

Attenzione alla differenza tra “imprevisto” ed “imprevedibile”.
Un evento è “imprevisto” quando avviene in circostanze puramente fortuite ed inaspettate mentre un evento è “imprevedibile” se avviene in circostanze fortuite ed inaspettate e non si sarebbe potuto in alcun modo prevedere.

Questa differenza appare estremamente importante sulle nuove disposizioni delle Varianti in corso d’opera.
Il precedente Codice dei Contratti nel D.Lvo 50/2006 all’art. 106 comma c) permetteva le approvazioni di modifiche contrattuali quando derivavano da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche del contratto assumevano la denominazione di varianti in corso d’opera.
Nella nuova versione del Codice dei Contratti di cui al D.Lvo 36, all’articolo 120 sparisce il termine “imprevisto” ed ammette la possibilità di ricorrere nelle varianti solo in caso di eventi “imprevedibili”.

Che vuol dire: vuol dire che sono ammesse varianti in corso d’opera solo se si manifestano situazioni che non potevano in alcun modo essere previste in fase di progettazione, quindi in caso di situazione “imprevedibili”, ma nella manifestazione di un evento non previsto che sarebbe stato possibile prevederlo in fase di progettazione questo si trasforma in “errore progettuale” la cui responsabilità rimane in capo al progettista.

E’ anche vero che rispetto il precedente decreto 50, l’attuale articolo 120 del Decreto 36 non fa alcun riferimento alle possibilità di ricorrere alle varianti in corso d’opera per “errori progettuali”.
In caso di errori progettuali occorre distinguere due casi:
- Errore o omissione progettuale che pregiudica in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la funzionalità dell’opera.
- Errore o omissione progettuale che non compromettono, nemmeno in parte, la realizzazione o la funzionalità dell’opera.
Nel primo caso il progettista risponde di tutti i maggiori costi che deve sostenere la stazione appaltante per rendere l’opera realizzabile e funzionale, mentre nel secondo caso al progettista potrebbe non essere attribuito alcun onere aggiuntivo se non quello comportante la riprogettazione e l’adeguamento progettuale. Trattasi in questi casi di una variante in corso d’opera i cui maggiori costi per la stazione appaltante sarebbero gli stessi che avrebbe sostenuto qualora fossero stati regolarmente computati.
(ad esempio, se un progettista si dimentica di computare una porta, questa viene inserita in una variante in corso d’opera ma il maggior costo non determina un danno per l’amministrazione in quanto quel costo sarebbe stato comunque a carico se cosse stato correttamente computato in fase progettuale. Resta inteso che il progettista dovrà modificare i documenti progettuali a suo esclusivo carico).

L’articolo 210 comma 2 del D.Lvo 36 prevede che non possono essere “oggetto di riserve gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 42”. Pertanto l’appaltatore non può esprimere riserve ai sensi dell’art. 7 dell’allegato I.14 del Codice, ma a l’obbligo di segnalare al RUP eventuali errori oppure omissioni progettuali. A seguito della segnalazione dell’appaltatore il RuP provvederà ad avviare il procedimento di verifica ed eventuale variante in corso d’opera. Lo stesso art. 7 impone delle regole rigide sull’ammissibilità delle riserve e tra queste l’obbligo di indicare “le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste sul capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo e le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto

In definitiva, l’errore o l’omissione progettuale non può essere oggetto di riserva da parte dell’appaltatore se il progetto è stato regolarmente validato ma può essere oggetto di variante in corso d’opera su indicazione del RuP i cui costi di riprogettazione restano a carico del progettista e i maggiori costi dell’opera possono trovare copertura nel quadro economico qualora si tratti di variazioni che non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la funzionalità dell’opera mentre saranno addebitati al progettista se la variante è resa necessaria in quanto senza la stessa l’opera non sarebbe stata utilizzabile.

Indirizzo

Latina
04010

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