Ing. Francesco Fascì

Ing. Francesco Fascì Consulenze su tematiche ambientali, gestione rifiuti e/o reflui, caratterizzazione siti potenzialmen Sede: Cesano Boscone (MI)

03/01/2025

Anche quest’anno l’INAIL ripropone la sua iniziativa, il cosiddetto bando “INAIL ISI”, finalizzata ad incentivare le Imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Tra le svariate misure finanziate, anche quest’anno particolare attenzione è stata posta, dall’Ente, alla rimozione dei materiali contenenti amianto negli stabili aziendali. Di seguito, una disamina qualitativa dei contenuti del bando di cui trattasi.

Soggetti Ammissibili.
Le Imprese che, al momento della domanda, soddisfino i seguenti requisiti:
* siano iscritte ed attive al Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio;
* siano iscritte all’INAIL;
* annoverino almeno un dipendente;
* non versino in stato di liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad alcuna procedura concorsuale;
* siano in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell’Azienda e dei singoli Soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’Impresa;
* il cui legale rappresentante o, per le società di persone, anche i soci amministratori con potere di rappresentanza in materia di sicurezza sul lavoro, non abbiano riportato condanne, inflitte con decreto penale di condanna o sentenza, anche di patteggiamento, passate in giudicato per delitti di omicidio colposo o lesioni personali colpose, se il fatto è commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione che o il reato sia dichiarato estinto;
* non abbiano ottenuto il provvedimento di concessione degli incentivi previsti dalle ultime tre edizioni del Bando.

Investimenti ammessi.
Sono ammessi gli investimenti, da effettuarsi presso il luogo di lavoro nel quale l’Impresa richiedente esercita la propria attività; da iniziarsi successivamente alla presentazione della domanda e da portarsi a termine entro i 18 mesi (fatta salva la possibilità di eventuale proroga) successivi alla comunicazione di ammissione al contributo, che siano afferenti alla seguente tipologia di spesa:
* rimozione di coperture in cemento-amianto, con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, con contestuale loro rifacimento;
* rimozione di coperture e controsoffitti (o sottocoperture) in cemento-amianto, con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, con contestuale rifacimento delle coperture.

Spese ammissibili.
Sono ammissibili alle agevolazioni tutte le spese necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione ed indispensabili per la sua completezza.
Nello specifico:
* i lavori di bonifica (intesi come: rimozione, smaltimento e trasferimento in discarica autorizzata del materiale contenente amianto);
* l’acquisto e posa in opera della nuova copertura;
* gli eventuali impianti fotovoltaici solari integrati, nei quali i moduli fotovoltaici o solari sostituiscono gli elementi di copertura;
* gli elementi accessori della nuova copertura, quali lucernari, scossaline e canali di gronda;
* le spese edili accessorie, quali allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali;
* le spese per esecuzione dei lavori in sicurezza, predisposizione e presentazione del Piano di Lavoro all’Organo di Vigilanza;
* l’acquisto ed installazione di ancoraggi fissati permanentemente (linee vita);
* la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
* la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
* le certificazioni di regolare esecuzione o collaudo;
* la redazione della perizia asseverata (prevista in fase di Istruttoria).

Restano confermati sia il valore limite per le spese relative alla bonifica ed al rifacimento della copertura in amianto, determinato con la proiezione in pianta della stessa, pari a 60 €/m2; che il valore limite di 20 €/m2 per la bonifica del controsoffitto o della sottocopertura in amianto (si ricorda, in tal senso, che non è finanziabile l’eventuale rifacimento).
Nei valori limite sopra indicati sono comprese le spese edili accessorie (a titolo indicativo: allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali, le spese per l’esecuzione dei lavori in sicurezza) nonché quelle per la predisposizione e la presentazione del Piano di Lavoro all’Organo di vigilanza.
Nei limiti del 10% della spesa per la bonifica ed il rifacimento della copertura (e della eventuale sottocopertura o controsoffitto), anche quest’anno può essere aggiunta quella per l’acquisto e la posa in opera di ancoraggi permanenti.
Resta confermato che le spese tecniche per la redazione della perizia asseverata, per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e collaudo, sono ammesse entro la percentuale massima del 10% delle spese di progetto.

Il Bando non ammette a contributo, viceversa, le spese relative:
* al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature;
* alla posa di pannelli solari o moduli fotovoltaici non integrati nella copertura sovrapposti ad essa.

Agevolazioni.
Il Bando anche quest’anno prevede la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura del 65% delle spese ammesse, con un massimale erogabile pari a 130.000,00 €.
Per le Imprese operanti nel Settore Agricoltura, il massimale erogabile sale da 25.000,00 € a 50.000,00 €.

Termini.
Le Imprese interessate dovranno necessariamente raggiungere un “punteggio soglia iniziale”, passato quest’anno da 120 a 130 punti. Come ogni anno, sarà possibile condurre una simulazione, sul portale dell’Ente, per verificare il raggiungimento del “punteggio soglia”. La concessione degli incentivi sarà determinata dall’ordine cronologico di avvenuta presentazione delle istanze sino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
Gli interventi devono essere realizzati dall’Azienda che occupa l’immobile, al di là del fatto che ne detenga, o meno, la proprietà.

Peculiarità del nuovo bando ISI 2024.
La versione del bando “INAIL ISI 2024” presenta, rispetto alle precedenti versioni, alcune sostanziali differenze:
* le domande non potranno più essere presentate da Imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i Soci non lavoratori;
* gli immobili destinatari degli interventi di bonifica e rifacimento delle coperture devono essere nella disponibilità dell’Impresa richiedente il contributo, almeno dalla data del 31.12.2021;
* non vengono più ammessi a finanziamento progetti che prevedano la rimozione di pavimentazioni, pareti verticali, tubature e di altre componenti edilizie che non siano quelle contemplate ai due punti precedenti;
* non dovrà più essere trasmesso né il “Programma di Controllo e Manutenzione” dei MCA né la Relazione del progetto a firma di professionista abilitato comprensiva degli schemi grafici di installazione degli ancoraggi permanenti.

E’ invece richiesto, dal nuovo bando, in aggiunta a quanto già storicamente previsto, di produrre immagine aerea del sito completa di coordinate geografiche con indicazione delle coperture da rimuovere.

Indirizzo

Via Pascoli 6
Cesano Boscone
20090

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