03/04/2026
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA- LA SOPRINTENDENZA DEVE ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE ENTRO IL TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PROPOSTA DELLA AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE , TRASCORSI I QUALI SI FORMA IL SILENZIO ASSENSO E UN EVENTUALE PARERE TARDIVO E' INEFFICACE.
T.A.R. CAMPANIA NAPOLI- SEZIONE SETTIMA- Sentenza n ° 2143/2026
Nel caso in esame, il termine di legge di 20 giorni è decorso senza che la Soprintendenza si sia espressa sulla proposta favorevole del Comune (che non risulta contenesse alcuna prescrizione), né abbia chiesto chiarimenti o documentazione integrativa.
Essendo scaduto il termine tassativamente fissato dall’articolo 11 del d.p.r. n. 31 del 2017 al momento in cui la Soprintendenza ha espresso il suo parere, quest’ultimo è tardivo e, quindi, inefficace e inidoneo a impedire la formazione del silenzio assenso (in termini, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 9940/2025).
“ … l’indicata formulazione della norma indica la volontà di consentire la formazione del silenzio assenso “endoprocedimentale” solo nel caso in cui la Soprintendenza, ricevuta la proposta dalla “amministrazione procedente”, rimanga assolutamente silente, omettendo di esprimersi in qualsiasi modo: tale contegno silenzioso, potendo essere letto come una valutazione positiva, per assenza di elementi ostativi, crea il presupposto logico perché la “amministrazione procedente” sia legittimata a dare corso al rilascio dell’autorizzazione” – Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 4098/22.
Per le suesposte ragioni:
- la proposta di accoglimento del Comune deve ritenersi oggetto di positiva valutazione da parte della Soprintendenza, con conseguente formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 11 co. 9 d.P.R. n. 31/2017;
- è illegittima l’autorizzazione paesaggistica comunale nella parte in cui recepisce la prescrizione impugnata contenuta nel parere soprintendizio inefficace.