Cotefa ingegneri&architetti

Cotefa ingegneri&architetti Studio di ingegneria e architettura Studio fondato nel 1974 dall’ing.

Enzo Ragni, Cotefa.ingegneri&architetti è una società di ingegneria e architettura specializzata in progettazione integrata e project management, con l’obiettivo di offrire servizi all’avanguardia e realizzare edifici efficienti ed eco-sostenibili. Cotefa opera da due generazioni con professionalità consolidata nelle seguenti discipline: architettura, ingegneria, direzione lavori, sicurezza e gest

ione dei cantieri, preventivazione e contabilità lavori, studi di fattibilità urbanistica e finanziaria, legal engineering.

19/03/2024

Una giornata studio in tema di prevenzione degli infortuni, anche in diretta streaming. Iscrizioni aperte all'indirizzo [email protected]. Vi aspettiamo!

Oggi il nostro pensiero va a loro...
18/12/2023

Oggi il nostro pensiero va a loro...

P***E DI NATALE (SMILE! IT'S CHRISTMAS DAY) è la canzone di Natale realizzata dagli adolescenti de "Il Progetto Giovani" (sito: http://www.ilprogettogiovani....

11/12/2023

Prosegue l'analisi di sentenze in tema di prevenzione di infortuni e tutela della sicurezza nei cantieri.

L’interesse o il vantaggio perseguito dall’impresa ricorrono quando il datore di lavoro ha violato la normativa antinfortunistica con l’intenzione di conseguire anche soltanto un esiguo risparmio di spesa o una massimizzazione della produzione (mancata installazione di un meccanismo di sicurezza in grado di impedire la fuoriuscita del cancello dalle guide e la caduta dello stesso con lesioni personali gravi al dipendente).

La violazione antinfortunistica può essere anche una trasgressione isolata, ossia un singolo fatto che accade una sola volta purché collegato finalisticamente (in rapporto causa/effetto) all’interesse perseguito dall’impresa.

Sanzione pecuniaria: 3.000,00 euro. Cass. 26 settembre 2023, n° 39129.

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01/12/2023

La semplice circostanza di aver adottato un MOG e di avere creato l’Organismo di vigilanza non costituisce di per sé un elemento idoneo per assolvere l’impresa dalla responsabilità per omicidio colposo ex d.lgs. 231/2001.

Nel caso specifico, l’inidoneità del DVR in termini di individuazione dei rischi (non era stata prevista la lavorazione notturna di lavaggio delle pompe dei fanghi tossici da parte di operai in solitaria e in ambiente confinato) e delle procedure atte a contrastare tale rischio (la mancanza, ad esempio, di un impianto di decantazione per evitare il rilascio di gas velenosi) può costituire la base per la responsabilità ex 231 anche in presenza di un MOG.
In questo caso, infatti, l’ente risponde comunque per “colpa di organizzazione” se ha impostato in modo scorretto le attività produttive, ha approvato un DVR contenente “generiche indicazioni sulle dotazioni strumentali e l’aggiornamento dei requisiti minimi” e non ha invece adottato le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire l’infortunio.
Sanzione pecuniaria: 100.000,00 euro. Cass. 22 maggio 2023 n° 21704.

Indirizzo

Via Cefalonia 70
Brescia
25124

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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