Studio Tecnico Ing. Sacco

Studio Tecnico Ing. Sacco Servizi ingegneristici

07/05/2026

Diritti edificatori trasferiti su fondi altrui vanno accertati e sottratti dalle vigenti capacità previste dallo strumento urbanistico comunale

07/05/2026

L'azienda del Ponte di Messina ha completato la galleria più lunga del lotto Apice-Hirpinia della nuova ferrovia ad alta velocità Napoli-Bari. Protagonista dello scavo la TBM Futura, che ha completato l’opera in soli 18 mesi, lavorando non-stop, grazie all’impegno di oltre 140 tecnici specializzati. Questa nuova ferrovia permetterà collegamenti veloci tra Roma e Bari in sole 3 ore con Frecciarossa. Ci auguriamo che l'azienda possa presto collegare la Sicilia al continente, e non solo costruire opere da primato mondiale in tutto il mondo tranne che nello Stretto. I tecnici sono pronti, quando la Corte dei Conti dirà loro che possono iniziare a costruire.

L'OBBLIGO VACCINALE NON ESISTE PIU' NE' PER I LAVORATORI, NE' PER GLI STUDENTI E NEPPURE PER GLI SPORTIVIE' uscita la no...
07/05/2026

L'OBBLIGO VACCINALE NON ESISTE PIU' NE' PER I LAVORATORI, NE' PER GLI STUDENTI E NEPPURE PER GLI SPORTIVI

E' uscita la notizia che il vaccino MONOVALENTE contro il tetano è stato ufficialmente rimpiazzato dal bi-valente Td (tetano-difterite) e dal tri-valente tDpa (difterite-tetano-pertosse). Comunque era dal 2018 che notavamo che, nelle aste pubbliche per l'acquisto dei vaccini da parte delle ASL, la voce MONO del vaccino contro il tetano restava praticamente sempre vuota. Questo vuol dire che negli HUB vaccinali od al PS si trovano solo le componenti multiple, mentre con l'acquisto in farmacia è ancora possibile trovare la soluzione mono contro il tetano. Ma a parte questa scelta commerciale della quale poco ci importa, quello che reputiamo più grave è che il messaggio che è partito dal "mondo del dissenso" sia: "In Italia, la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per tantissime categorie di lavoratori. Togliendo il monovalente, la ditta (col silenzio assenso delle istituzioni) mette milioni di persone in trappola:

- La Legge ti obbliga a proteggerti dal tetano.
- La Ditta ti toglie l’unico strumento mirato per farlo.
- Il Risultato: sei costretto a subire somministrazioni superflue di antigeni contro malattie che non ti riguardano o per cui sei già protetto, solo per poter lavorare.

davvero parliamo ancora di OBBLIGO VACCINALE? E' ora di finirla di reggere il sistema con la disinformazione. Facciamo il punto sulla normativa vigente che NON OFFRE INTERPRETAZIONI PERSONALI. La Legge 292/1963 al suo art. 1 prevede l’obbligatorietà della vaccinazione antitetanica per alcune categorie lavorative. In esso si dispone che “Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro”. Tale legge veniva attuata dal DPR 1301/1965. L’art. 1 lett. a) del DPR menzionato parlava esclusivamente di “Lavoratori” intesi quali “lavoratori dipendenti, associati, autonomi e gli apprendisti”; ulteriormente, alla lettera b), veniva precisato il concetto di “nuove leve”, ovvero “i lavoratori, anche non subordinati, che hanno compiuto i dodici anni di età, se addetti all'agricoltura, ed i lavoratori che hanno compiuto l'età minima di ammissione al lavoro prevista dalle disposizioni di legge in vigore, se addetti agli altri settori economici”.

In sostanza, si trattava di tutti coloro che avevano un “libretto di lavoro”. Infatti, all’art. 7 del DPR 1301/1965 si parlava di adeguamento del libretto di lavoro che “sarà modificato, riservando apposito spazio per la registrazione delle iniezioni di anatossina tetanica, in luogo della annotazione della vaccinazione e rivaccinazione antivaiolosa”. In pratica, al tempo degli anni '60, il datore di lavoro, all’atto dell'assunzione lavorativa, acquisiva il libretto vaccinale (requisito contrattuale), sul quale doveva essere annotata la vaccinazione antitetanica, con i relativi richiami che erano effettuati a cura dell’ufficiale sanitario locale. Quel documento, il libretto di lavoro, veniva custodito dal datore di lavoro e poteva essere oggetto anche di visita ispettiva. E’ bene sottolineare che nella Legge 292/1963, per quanto riguarda l’ambito lavorativo, si parla esclusivamente di soggetti aventi, a tutti gli effetti, un libretto di lavoro ed un’assunzione lavorativa. Non vi è alcuna equiparazione di studenti, anche stagisti, ai lavoratori.

In tale legge non è mai menzionata la figura del medico competente e ad esso non sono assegnati compiti, di natura amministrativa, correlati alla verifica vaccinale all’atto dell'assunzione. Il medico competente, figura introdotta successivamente dal D.lgs. 81/2008, non può pertanto essere considerato titolare, ai sensi della Legge n. 292/1963, di specifici obblighi di verifica amministrativa. La verifica, al tempo, era in capo al datore di lavoro che doveva acquisire un libretto vaccinale conforme (requisito per l’assunzione), pena gravi responsabilità. Nella stessa legge 292/1963, si parla anche di obblighi vaccinali collegati alle ammissioni scolastiche per il ciclo primario secondario ed anche per le attività infantili. Pur essendo vigente tale legge 292/1963, la stessa non può più essere applicata per i motivi di seguito riportati.

Per la parte relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro:

In primo luogo, perché il regolamento attuativo DPR 1301/1965 è stato abrogato dal D.lgs 179/2009 così come aggiornato anche dal D.lgs 213/2010. Nulla c'entra se sul sistema informativo “Normattiva” il DPR sembri in vigore. “Normattiva” è un sistema informativo, ma la validità giuridica o meno delle norme è data dall’iter legislativo che le porta in vigore. Nel caso del DPR 1301/1965, lo stesso non è stato “salvato” dal D.lgs 179/2009, decreto aggiornato anche dal D.lgs 213/2010. In secondo luogo, perché il libretto di lavoro (che era requisito contrattuale) è stato abrogato dal D.lgs 297/2002 che all’art. 8 lett a) dispone l'abrogazione della Legge 112/1935 di istituzione del libretto del lavoro. In fine perchè, ad oggi, è vigente il D.lgs 81/2008, che nell’apposito Titolo X disciplina il rischio biologico e conformemente all’art.1 comma 1 e 5 della Legge 219/2017, non prevede alcuna obbligatorietà per i trattamenti sanitari vaccinali nonostante l’eventuale rischio rilevato (Lex posterior derogat priori). Viene infatti previsto l’obbligo di messa a disposizione di tali trattamenti sanitari, ma non vi è obbligo di accettazione da parte del lavoratore e tali trattamenti preventivi non possono essere un vincolo per l’ottenimento dell’idoneità.

Quindi, la Legge 292/1963, “monca” del suo regolamento attuativo e dell’atto su cui si poteva svolgere la verifica e che era il requisito contrattuale (libretto di lavoro), si troverebbe ulteriormente in contrasto con i principi trattati dal D.lgs 81/2008 che disciplina anche il rischio biologico e, in virtù dell’art. 304 di tale norma, può dirsi tacitamente abrogata. Vale la pena precisare che la Legge 292/1963 non può essere interpretata come “legge speciale” nel senso derogatorio del termine. Una norma speciale, infatti, deve agire nell'alveo dei principi della “legge madre”, specificandone l'applicazione senza scardinarne l'assetto assiologico. Qualsiasi deroga ai principi generali deve essere espressamente prevista dalla fonte primaria, pena la violazione del principio della certezza del diritto e della coerenza intrinseca dell'ordinamento.

Il medico competente, a norma dell’art. 279 del D.lgs 81/2008, deve proporre la vaccinazione ed eventualmente, nel caso di rifiuto da parte del lavoratore, annotare il dissenso. Questo è sufficiente ad attestare la regolarità del suo comportamento in base agli obblighi di sicurezza attinenti il rischio biologico. Da ultimo, nessun medico competente ha titolo ad eseguire verifiche amministrative relative alla Legge 292/1963 né per il datore che gli ha conferito l’incarico di medico competente, né, a maggior ragione per un eventuale datore di lavoro ospitante lo stage. Con l’avvento della Legge 196/2003 ora aggiornata al GDPR, il D.lgs 81/2008 recepisce gli obblighi in materia di tutela della privacy e prevede che nessun datore di lavoro possa conoscere dati sanitari di un sottoposto, dati che sono di esclusiva competenza del medico competente. Anche in termini di privacy la Legge 292/1963 viene quindi superata.

Per la parte relativa agli obblighi vaccinali in ambito scolastico:

La norma applicabile alla data odierna è quella prevista dall’art. 3-bis del DL 73/2017 convertito in Legge 119/2017. Il riferimento a tale norma è espresso anche nella circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito numero 100847, al punto 2.1 (Lex posterior derogat priori). La Legge 292/1963 è rimasta in vigore e non è stata abrogata dal D.lgs 179/2009 e dal seguente 213/2010, in relazione agli obblighi vaccinali scolastici, perché ci sarebbe stato un vuoto normativo, fino all’avvento del DL 73/2017 convertito in Legge 119/2017. Sulla questione sicurezza, è evidente, che il D.lgs 81/2008 abbia rivisto in toto la materia relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso il rischio biologico, per il quale, tempi addietro, appunto, era in vigore l’obbligo per alcune categorie lavorative, così come disposto dall’art. 1 della Legge 292/1963. Abrogare però esplicitamente e non tacitamente, l’art. 1 della Legge 292/1963 attraverso eventuali disposizioni del D.lgs 81/2008, voleva dire creare un ulteriore vuoto, rilevato che ex art. 29 c.5 del D.lgs 81/2008, per le aziende con meno di 10 dipendenti, fino al 31 dicembre 2012, (termine poi prorogato fino al 1 giugno 2013) il DVR poteva essere sostituito da un’autocertificazione relativa al fatto di aver valutato i rischi, senza ulteriori dettagli circa il rispetto del contenuto del D.lgs 81/2008.

RICAPITOLANDO:
- Lavoro (idoneità medico competente)
- Sport (indoneità medico dello sport)
Entrambi NON possono più chiede nulla sullo status vaccinale perchè oggi NON può più esistere nessun obbligo vaccinale in Italia, per effetto delle disposizioni di Legge dell’art. 32 della Costituzione e cioè la L. 145/2001 e 219/2017, che hanno abrogato TUTTI GLI OBBLIGHI VACCINALI sia tacitamente, quando le disposizioni e/o le norme della nuova legge siano incompatibili con quelle della vecchia; che implicitamente, quando la nuova legge ridisciplina l'intera materia. Con il D.Lgs. 81/2008 e la 219/2017 il medico competente ha obbligo di sorveglianza sanitaria e raccomandazione, non di coercizione. Eventualmente, se proprio insiste, il rifiuto alla vaccinazione può annotarlo nella cartella clinica del lavoratore, anche se non ne avrebbe il permesso. Il datore di lavoro NON può accedere ai dati sanitari del lavoratore che spettano esclusivamente al Medico Competente (privacy garantita dal D.Lgs. 81/2008 e dal GDPR) e non può chiedere le vaccinazioni sia alla sottoscrizione di un contratto lavorativo che per un lavoratore con un contratto già in essere. Infatti l'unico accenno all'obbligo vaccinale lo troviamo con: "Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, della “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente”".

Quindi come comportarsi davanti ad un datore di lavoro, oppure un Medico Competente che impone l'obbligo vaccinale? Noi consigliamo di usare lo studio, la consapevolezza, il dialogo ed il coraggio di esporre le norme a salvaguardia dei propri diritti. Dire NO, motivandolo non come una questione personale ma come un dato di fatto, è la prima regola. Quindi come motivare il NO al datore di lavoro? Il datore di lavoro NON può chiedere dati sanitari al dipendente che è materia esclusiva del Medico del Lavoro. Eventualmente può accedere ad un certificato di idoneità, idoneità parziale, non idoneità senza conoscerne le motivazioni. E questo vale anche per le scuole dove sia il dirigente scolastico a chiedere il libretto vaccinale per accedere ai laboratori professionali, oppure le associazioni sportive affiliate al CONI. Quindi si passa ad affrontare il Medico Competente e come motivare il NO? Grazie proprio alle disposizioni del Dlgs 81/08, quello che DEVE seguire ed applicare il MC. Cioè per riassumere non solo gli è vietato richiedere lo status vaccinale al lavoratore, ma si ritiene vietata anche la possibilità di trattare o richiedere eventuali analisi anticorpali. L’immunità la conosce SOLO il lavoratore che deciderà in autonomia, se non più immune oppure vuol comunque farsi il richiamo, di approfittare della vaccinazione obbligatoriamente gratuita, messa a disposizione dell’azienda ed incentivata dal Medico Competente. E questo vale sia per i lavoratori che gli studenti in alternanza scuola-lavoro o per gli stagisti universitari ma anche per gli sportivi che devono acquisire il certificato di salute agonistico dal medico dello sport. Arrivati fin qui vi siete chiesti come potesse ASL, Ordine o datore di lavoro, SENZA PASSARE DAL MEDICO COMPETENTE, a sospendere un lavoratore, senza stipendio per mesi e mesi, perchè senza Greenpass (tampone/vaccino) o tre dosi di vaccino contro il Covid-19? Non poteva se non violando tutte le leggi di settore esistenti!!!

LEGGI QUI ---> https://www.tuteladirittosoggettivo.it/forum/topic/lobbligo-vaccinale-non-esiste-piu-ne-per-i-lavoratori-ne-per-gli-studenti-e-neppure-per-gli-sportivi/ -456

https://www.tuteladirittosoggettivo.it/donazionitds/

E' uscita la notizia che il vaccino MONOVALENTE contro il tetano è stato ufficialmente rimpiazzato dal bi-valente Td (tetano-difterite) e dal tri-valente …

09/04/2026

La prescrizione di un abuso edilizio non può essere invocata se sull'immobile abusivo vengono eseguiti interventi successivi, anche di lieve entità o semplice manutenzione. Ogni nuova modifica al manufatto non sanato viene considerato una prosecuzione dell'illecito originario. Lo ha stabilito la Suprema Corte di cassazione sez. penale, attraverso la sentenza n. 12730/2026 del 7 aprile 2026.

09/04/2026

LA FRANA DI PETACCIATO: IL GIGANTE D'ARGILLA CHE SCIVOLA VERSO L'ADRIATICO

La frana di Petacciato non è un evento catastrofico isolato, ma un fenomeno di instabilità di versante a grande scala. Tecnicamente, parliamo di un sistema complesso di scivolamenti rototraslazionali che coinvolgono un'area di circa 500 ettari.

Affacciata sul mare Adriatico, in Molise, Petacciato non è solo una splendida terrazza naturale. Per i geologi di tutta Europa, è uno dei laboratori a cielo aperto più complessi e affascinanti del continente. Qui la terra non è ferma: si muove, scivola e respira, seguendo dinamiche che sfidano l'ingegneria moderna da oltre un secolo.

Non è una frana da prendere sottogamba. Ha bisogno di interventi strutturali e duraturi che modificheranno i collegamenti tra la Puglia e il Centro e Nord Italia.

Le ferrovie dello Stato hanno dirottato i treni per il nord nella tratta Foggia-Roma-Firenze-Bologna-Milano
Foggia-Roma-Firenze-Bologna-Torino
Foggia-Roma-Firenze-Bologna-Venezia

Più articolati e di durata maggiore i tragitti verso il Centro e Nord Italia dei BUS.

Quali sono le cause principali della frana?
La causa principale è la combinazione di una litologia instabile e di un complesso sistema idrogeologico.
Il "motore" del movimento risiede nella natura stessa del sottosuolo.
Il versante è costituito prevalentemente da Argille Grigio-Azzurre (Plio-Pleistocene), sormontate da depositi sabbiosi e detritici.

LE INFILTRAZIONI IDRICHE:
Sopra le argille si trovano depositi sabbiosi che permettono all'acqua piovana di scendere in profondita.
L'acqua si accumula sopra il "letto" d'argilla, aumentando la pressione interstiziale (pressione dei fluidi nei pori del terreno).
L'effetto lubrificante:
Scientificamente, questo riduce la resistenza al taglio del suolo. Secondo il principio di Mohr-Coulomb, l'aumento della pressione dell'acqua diminuisce la tensione efficace, innescando il movimento gravitativo verso il basso.
Erosione Costiera:
Il mare, "mangiando" la base della collina, toglie il sostegno naturale al versante, accelerando lo scivolamento.

Superfici di scorrimento profonde:
Le indagini inclinometriche hanno individuato piani di scorrimento che raggiungono profondità critiche, spesso superiori ai 4o-6o metri.

In sintesi, a Petacciato, la pioggia e l'innalzamento della falda acquifera "lubrifica" letteralmente il piano di scivolamento e innesca il movimento del corpo di frana.

Il lavoro dei tecnici, pertanto, dovrà essere finalizzato a ridurre il più possibile il rischio di ulteriori frane.

Poichè questa situazione era nota da anni, perchè non è stato fatto nulla fino ad oggi?
Quanto tempo occorrerà per ripristinare la normale viabilità ferroviaria, stradale e autostradale?
Attendiamo risposte a breve

08/03/2026

La nuova SS106 tra Catanzaro e Crotone entra finalmente nella fase operativa. I lavori per la realizzazione del nuovo tracciato partiranno a breve, segnando l’avvio di uno dei più grandi cantieri infrastrutturali della Calabria.

Il progetto prevede la costruzione di circa 50 km di nuova infrastruttura a quattro corsie, con spartitraffico centrale e standard di sicurezza elevati.

Il valore complessivo dell’intervento supera 2 miliardi di euro, con i lavori suddivisi in 6 lotti già affidati tramite appalto integrato.

Dopo la fase di progettazione esecutiva, espropri e organizzazione delle aree di cantiere, l’avvio dei lavori è imminente.

08/03/2026

Da quello che risulta, alcune grandi compagnie petrolifere stanno artificiosamente trattenendo il greggio per rivenderlo quando i prezzi saranno più alti. Inoltre, si registrano aumenti ingiustificati del prezzo alla p***a.

Ulteriore conferma:

Non puoi lasciare un asset strategico sotto la sola dinamica della massimizzazione del profitto. Disgreghi una società e il senso collettivo di appartenenza.

Corollario:

Esproprio e nazionalizzazione.

Commento:

Non è comunismo.
È Costituzione italiana.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali .

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI E GLI SCENARI FUTURI. ETICA E DEONTOLOGIA. Partner Ordine degli Ingegneri della Provincia d...
07/03/2026

LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI E GLI SCENARI FUTURI. ETICA E DEONTOLOGIA. Partner Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Inarcassa e Fondazione Inarcassa.

10/02/2026

IL TAR CAMPANIA DÀ RAGIONE A MARE LIBERO: L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA È UN DIRITTO COSTITUZIONALE

Dopo mesi di iniziativa pubblica e azione legale, il Tribunale ha accolto integralmente i ricorsi dell’associazione, colpendo al cuore il sistema degli accordi tra pubblico e privato che, negli anni, hanno limitato la libera fruizione delle spiagge.

Con queste decisioni, il TAR riafferma principi giuridici fondamentali che Mare Libero rivendica da anni: la spiaggia è un bene pubblico comune e deve essere realmente accessibile a tutte e tutti.

Il Tribunale ribadisce che la spiaggia non è un asset economico da subordinare agli interessi dei concessionari, ma un bene destinato per legge alla collettività. L’uso pubblico e gratuito deve essere la regola, mentre l’uso particolare tramite concessione rappresenta un’eccezione.

I Comuni non possono adottare provvedimenti che, anche se giustificati da presunte esigenze di ordine o sicurezza, finiscano per trasformare la spiaggia libera in una sorta di “dependance” dei lidi privati confinanti.

Il TAR ha quindi annullato gli accordi che delegavano ai gestori dei lidi balneari il filtraggio degli ingressi alle spiagge libere.
I cittadini devono poter accedere alla spiaggia libera senza dover sottostare a controlli, prenotazioni o sistemi di contingentamento gestiti dai concessionari.

Le sentenze chiariscono anche che la spiaggia libera deve essere davvero spiaggia, e non un semplice corridoio di passaggio. Il diritto alla libera fruizione non si esaurisce nel poter transitare, ma comprende il diritto di sostare e godere del bene senza condizionamenti, pressioni o regole imposte indirettamente dai privati.

Per Mare Libero questa non è solo una vittoria giudiziaria, ma un precedente fondamentale: un passo decisivo per restituire le spiagge alla collettività e affermare che il mare non si prenota, non si filtra e non si concede per accordi opachi.

Indirizzo

Matera
75100

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